Art. 3.

      1. La provincia di Catanzaro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio, ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione che devono essere trasferiti alla nuova provincia.
      2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dalla giunta provinciale, di concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.
      3. Il commissario è nominato dal Ministro dell'interno entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.